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La dichiarazione di valore Giugno 2011
La cosiddetta "dichiarazione di valore" per il riconoscimento dei titoli esteri in Italia non è prevista da alcuna norma di legge e non è necessaria. L'università cui si richiede il riconoscimento del titolo estero deve dare una valutazione dello stesso anche in assenza della dichiarazione di valore.
Il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna Sezione I, con sentenza n.620/2001 ha concluso che: "l'operato dell'Università contrasta con la normativa nazionale di riferimento, che non impone affatto di dimostrare esclusivamente attraverso una dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatica determinati
presupposti per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all'estero"; "neppure la difesa delle Amministrazioni resistenti è stata in grado di indicare un preciso fondamento normativo
cui ricondurre la richiesta rivolta dall'Università e all'Ambasciata italiana in Jugoslavia per ottenerne una dichiarazione di valore del titolo conseguito dal sig. V. C."
"È ragionevole dunque
concludere che, come sostenuto dal ricorrente, la richiesta della dichiarazione di valore è conforme a una mera prassi instauratasi nel tempo, ma non trova riscontro in puntuali previsioni normative", "Resta inteso, tuttavia, che la menzionata prassi non vale a sottrarre le autorità accademiche alla responsabilità di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento de quo; il che significa che incombe sull'università alla quale la domanda sia stata presentata il potere-dovere di valutare autonomamente le risultanze della procedura (e dunque anche le informazioni pervenute dalla rappresentanza diplomatica) al fine di definire la stessa".
Per ulteriori approfondimenti sul Riconoscimento delle Professioni Estere cliccare il link www.assoconsulenza.eu/Resources/ISFOA-prof-est.pdf
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